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DOMANDA DI
PERMESSO PER COSTRUIRE -
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COMUNICAZIONE
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA -
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DPR 380 del 06.06.2001 - Articolo 5
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Le
amministrazioni comunali, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del Capo V, Titolo II del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura
tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e,
ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
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Tale
ufficio provvede in particolare:
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alla ricezione delle denunce di inizio attività e
delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e
per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
-
a
fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all’elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le possibili informazioni utili disponibili;
-
all’adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
-
al
rilascio dei permessi di costruire, dei certificati
di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
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alla cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini
del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a.
il parere
dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b.
il parere
dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto
della normativa antincendio.
4.
L’ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini
dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi
rientrano, in particolare:
-
le
autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in
zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b.
l’assenso
dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone
di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
c.
l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici
nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374;
d.
l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 55 del codice della
navigazione;
e.
gli atti di
assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi
edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490;
f.
il parere
vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i
casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano
comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge,
per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel
territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e
nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g.
il parere
dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h.
gli assensi
in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i.
il
nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.
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