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STATUTO
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART.1
AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il comune di San Donato Val di Comino (FR) è
un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel
rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità di San
Donato Val di Comino (FR) nei rapporti con lo stato, la regione
Lazio, con la provincia di Frosinone e con gli altri enti o soggetti
pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel
presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il comune di San Donato Val di Comino (FR):
- è ente democratico che crede nei principi europeistici,
della pace e della solidarietà;
- considera la peculiare realtà territoriale e sociale in cui
si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno
specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali,
ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del
principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini.
ART.2
FINALITA'
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico della comunità di San Donato Val di
Comino (FR) ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle
forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione
ai seguenti principi:
- rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo
sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- promozione di una cultura di pace e di cooperazione
internazionale e di integrazione razziale;
- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- tutela attiva della persona improntata alla solidarietà
sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e
nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche
tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di
pari opportunità;
- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività
di socializzazione giovanile e anziana;
- promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica
anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e
cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali;
- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche,
culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione
dei valori e della cultura della tolleranza.
4. Il comune promuove gemellaggi ed incontri
culturali con comuni italiani ed esteri, anche per contribuire al
processo di integrazione che vede nell'unità
di tutti i cittadini un fattore determinante
della distensione internazionale e per rinsaldare i forti vincoli
culturali, storici, affettivi che ci legano ai nostri emigrati
all'estero.
ART.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del comune di San Donato Val di
Comino (FR) confina con i comuni di Gallinaro, Settefrati, Alvito,
Pescasseroli, Opi.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in
Piazza Libertà.
3. Le adunanze degli organi collegiali si
svolgono, normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
ART.4
STEMMA E GONFALONE
1. Il comune negli atti e nel sigillo si
identifica con il nome di "SAN DONATO VAL DI COMINO".
2. Lo stemma del comune è come descritto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13.3.1989.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco
può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del
comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la
riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali
soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ART.5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Il comune persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e
della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul
suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la
collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la
provincia di Frosinone, con la regione Lazio e con la XIV Comunità
Montana "Valle di Comino".
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ART.6
ORGANI
1. Sono organi del comune il consiglio comunale,
il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite
dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione
ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione
amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso
nei confronti del consiglio.
ART.7
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono
assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei
settori; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio
e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle
sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è
sostituito dal vicesegretario, se nominato, o in via temporanea dal
componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di
norma il più giovane di età.
ART.8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il
controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la
composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati
dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le
competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle
procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei
casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli
limitatamente all'arco temporale
del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale è l'organo competente
per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; è altresì competente per la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi.
6. Il consiglio comunale conforma l'azione
complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del consiglio devono
contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
8. Il consiglio comunale ispira la propria azione
al principio di solidarietà.
9. Le modalità di convocazione e di funzionamento
del consiglio comunale sono stabilite dall'apposito regolamento
comunale.
ART.9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrente
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento del consiglio comunale.
3. Almeno una volta l’anno e, comunque entro il
30 settembre, il Sindaco dovrà convocare il consiglio comunale per
la verifica e l’adeguamento dello stato di attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. La
proposta di deliberazione dovrà essere depositata dieci giorni prima
della data fissata per la seduta del consiglio comunale e dovrà
esserne data notizia a ciascun consigliere che avrà facoltà di
depositare memorie e proposte da valutare in sede di deliberazione.
4. Al termine del mandato politico –
amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
ART.10
COMMISSIONI
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con
apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di
studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri,
l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con
apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere
adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
ART.11
CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la
sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e, per quanto
non previsto dal presente statuto, dal regolamento comunale di
funzionamento del consiglio comunale; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono
esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono
esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali sono tenuti a
partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
4. Le giustificazioni di assenza diverse da
quelle di cui al precedente comma dovranno essere date per iscritto
prima della seduta successiva all'assenza.
5. Si intendono giustificate le assenze dei
consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di
famiglia o altri gravi motivi debitamente documentati.
6. In caso di tre assenze ingiustificate
consecutive del consigliere, il consiglio comunale deve, nel primo
consiglio utile, deliberare la decadenza dello stesso. Le tre
assenze consecutive ingiustificate per deliberare la decadenza sono
intese nel senso che le sedute consiliari di prima e/o seconda
convocazione costituiscono un'unica seduta atteso che l'ordine del
giorno resta lo stesso.
7. Nella seduta in cui viene deliberata la
decadenza del consigliere di cui al comma precedente, il consiglio
comunale è tenuto a deliberare la surroga del medesimo.
ART.12
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli
atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare, annualmente, entro il 31 luglio, i
redditi personali posseduti nell’anno precedente.
ART.13
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi,
secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne
danno comunicazione al sindaco unitamente all'indicazione del nome
del capogruppo.
ARTICOLO 13 BIS
FORME DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI
(Mozioni, interrogazioni etc.)
1. Ogni consigliere può fare interrogazioni e
svolgere mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente
la vita e l'attività del Comune.
2. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni
formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
3. Ogni consigliere ha altresì diritto di
presentare istanze di sindacato ispettivo.
4. La mozione consiste in una proposta concreta
di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento
diretto ad esercitare od impegnare, secondo un determinato
orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale
sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per
esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o
atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un
giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
5. Le mozioni devono essere presentate per
iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta
consiliare. Questa deve avere luogo entro venti giorni quando sia
sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune
e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
6. Il presentatore deve svolgere la mozione nel
tempo di quindici minuti ed ha tre minuti per la replica.
7. Sempre quindici minuti hanno a disposizione il
Sindaco o l'assessore interessato ed un consigliere per ogni gruppo.
8. I consiglieri hanno facoltà di presentare
interrogazioni al Sindaco o agli assessori.
9. L'interrogazione consiste nella semplice
domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni
o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali
provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in
relazione all'oggetto medesimo.
10. Il consigliere che intenda rivolgere una
interrogazione deve presentarla per iscritto.
11. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione
corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente
comma 2, dispone:
- se deve essere data risposta scritta ed in tal caso che
l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
- se deve essere data risposta orale ed in tal caso che venga
iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
- se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che
ha rinunciato all'interrogazione.
12. Quando, su questioni o oggetti identici o
strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano
state presentate anche interrogazioni, il Presidente dispone che si
svolga un'unica discussione. Gli interroganti sono iscritti nella
discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione.
13. Per le interrogazioni trova applicazione la
stessa procedura di cui al comma riguardante le mozioni per i limiti
di tempo fissati per gli interventi.
ART.14
SINDACO
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i
casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le
cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in
ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli
dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al
comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei
criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo
alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge,
sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART.15
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale
dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
- dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del
comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
sentito il consiglio comunale;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 della
legge n.267/2000;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla
legge;
- nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito
albo;
- conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le
funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata
la convenzione con altri comuni;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.
ART.16
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il sindaco, nell'esercizio del suo potere di
vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni, e le società, appartenenti all'ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti
del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario
comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte
ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta.
ART.17
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute
del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulata da in quinto dei consiglieri assegnati al comune.
- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e
negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti
dal sindaco, nei limiti previsti dalle leggi.
- Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede.
- Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al
consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART.18
VICESINDACO
1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è
l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli
assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli
organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
ART.19
MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una
proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica
nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi
vigenti.
ART.20
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco
al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento
del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene
accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio
comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in
relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento
viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più
anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di trenta giorni
dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in
seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su
richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
ART.21
GIUNTA COMUNALE
1. La giunta è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e
dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal consiglio. In particolare, la giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
ART.22
COMPOSIZIONE
1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro
assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti, normalmente, tra i
consiglieri. Possono, tuttavia, essere nominati anche assessori
esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità
alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle
sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.
ART.23
NOMINA
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della
giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale
nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro
15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo
stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque
far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il
sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di
primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco,
la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli
eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
ART.24
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La giunta è convocata e presieduta dal
sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e
stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
ART.25
COMPETENZE
1. La giunta collabora con il sindaco
nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non
rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà
attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio
delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- propone al consiglio i regolamenti;
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i
provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o
dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi
comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione e decentramento;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i
criteri per la determinazione di quelle nuove;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio;
- nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco
a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato
quando non espressamente stabilite dalla legge e dallo statuto
ad altro organo;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze
funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali
dell'ente;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato;
- determina i misuratori e i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal
consiglio;
- approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
- autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i
procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi
di governo.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART.26
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al
fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime
attraverso l'incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART.27
ASSOCIAZIONISMO
1. Il comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Allo scopo di ottenere il riconoscimento
l'associazione deve depositare in comune copia dello statuto e
comunicare la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di
associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con
indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti
e dal presente statuto.
4. Il comune può promuovere ed istituire la
consulta delle associazioni.
ART.28
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna delle associazioni riconosciute ha
diritto, per il tramite del legale rappresentante, di accedere ai
dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata,
a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui
essa opera.
ART.29
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il comune può erogare alle associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi
allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione
delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. L'erogazione dei contributi e/o il godimento
delle strutture, beni o servizi dell'ente devono essere assicurati
in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in
collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a
livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.
ART.30
VOLONTARIATO
1. Il comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale,
in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune garantisce che le prestazioni di
attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ART.31
CONSULTAZIONI
1. L'amministrazione comunale può indire
consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite
in apposito regolamento.
ART.32
PETIZIONI
1. Chiunque, anche se non residente nel
territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di
interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza
formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che
sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale,
entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 400
persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta
giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo
competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
mediante affissione all'albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi ed è comunicato ai primi tre firmatari della petizione.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500
persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che
il testo della petizione sia posto in discussione in una seduta del
consiglio comunale da convocarsi entro trenta giorni dalla
richiesta.
ART.33
PROPOSTE
1. Qualora un numero di elettori del comune non
inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti
amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco,
ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati,
trasmette la proposta unitamente ai pareri dell'organo competente e
ai gruppi presenti in consiglio comunale entro dieci giorni dal
ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta
giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate all'albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi e sono formalmente comunicate ai primi tre firmatari
della proposta.
ART.34
REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiore
al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in
materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statale o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- statuto comunale;
- regolamento del consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve
essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi
competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie
di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del
risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in
merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma
precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà
più uno degli aventi diritto al voto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a
referendum, venisse approvata dalla maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non
possono assumere decisioni contrastanti con essa.
ART.35
ACCESSO AGLI ATTI
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla
consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo
comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o
funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare
la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare
le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere
esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la
divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le
modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART.36
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a
esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici
e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti,
situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal segretario
comunale che si avvale di un messo.
4. Gli atti aventi destinatario determinato
devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a
enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti,
individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli
spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna
divulgazione.
ART.37
ISTANZE
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere
al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti
dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere
motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
ART.38
NOMINA
1. Il difensore civico può essere nominato dal
consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di
convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Frosinone, a
scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui
al presente articolo può far pervenire la propria candidatura
all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve
avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia
garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di scuola
media superiore.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il
consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i
ministri di culto, i membri di partiti politici;
- i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti
di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano
rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che
ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo
all'amministrazione comunale;
- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi
dipendenti od il segretario comunale.
ART.39
DECADENZA
1. Il difensore civico decade dal suo incarico
nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel
caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione
comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio
comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal
suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o
dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico,
sarà il consiglio comunale a provvedere.
ART.40
FUNZIONI
1. Il difensore civico ha il compito di
intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di
garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti
comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro
richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che
ritiene siano stati violati la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché
la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare
consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare
affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio
interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve
essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno
alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo
sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge
15.5.1997 n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39,
dell'ultima legge citata.
ART.41
FACOLTA' E PREROGATIVE
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso
idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale,
unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo
svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo
mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso
dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici
servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del
servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti
senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni
l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi
comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i
ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare
l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa
opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante
dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica
amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di
intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali,
aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine
deve essere informato della data di dette riunioni.
ART.42
RELAZIONE ANNUALE
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro
il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta
nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i
ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al
primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il
funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei
servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo
pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro
trenta giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità,
il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al
sindaco affinchè siano discussi nel consiglio comunale, che deve
essere convocato entro trenta giorni.
ART.43
INDENNITA' DI FUNZIONE
1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità
di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio
comunale.
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART.44
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un
interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha
facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere
pubblico il nome del funzionario responsabile della procedure, di
colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine
entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART.45
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte,
il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
2.Il funzionario o l'amministratore devono
sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel
termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.Ad ogni istanza rivolta ad ottenere
l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere
data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal
regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto
possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di
altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare
all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART.46
PROCEDIMENTI A IMPULSO D'UFFICIO
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio,
il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti che
siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere
pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il
termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare
urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello
stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal
funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli
interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale
di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione
all'albo pretorio per venti giorni consecutivi.
ART.47
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti,
e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi
previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un
accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo
sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo
medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e
l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART.48
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
1. Il comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di
semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i
dipendenti responsabili dei sevizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le
esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste
dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni
e con la provincia.
ART.49
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa
sono stabiliti dalla legge.
ART.50
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il consiglio comunale può deliberare
l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un'istituzione, un'azienda, una società etc.;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla
legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni
o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, per la
gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
ART.51
OBIETTIVI E PRINCIPI
1. L'amministrazione del comune si esplica
mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e
programmi;
- l'analisi e l'individuazione della produttività e del grado
di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima
flessibilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
ART.52
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. Il comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale
e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi
di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
ART.53
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il comune, attraverso il regolamento di
organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed
il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e
le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli
organi amministrativi.
2.I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai
funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
3.L'organizzazione del comune si articola in
unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,
in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito
regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di
staff intersettoriali.
4.Il comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la
libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi
delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART.54
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli
organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo
stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito
dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la
propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei
relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli
atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle
proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le
condizioni e le modalità con le quali il comune promuove
l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà
e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei
canoni nonché la stipulazione dei contratti, in rappresentanza
dell'ente, compete al personale responsabile delle singole aree.
5. Il personale di cui al precedente comma
provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di
polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle
concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non
contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua
forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
ART.55
DIRETTORE GENERALE
1. Il sindaco,
previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni
le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
ART.56
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il
sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle
gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo
rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere
quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua
revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non
riuscisse a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Qualora non risultasse stipulata la
convenzione per il servizio di direzione generale, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario
comunale, sentita la giunta comunale.
ART.57
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale predispone la proposta
di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli
indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti
funzioni:
- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal
sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazione o
studi particolari;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli
indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli
uffici e del personale a essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni
sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le
previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro
straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei
servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non
demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei
servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del
personale;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori,
l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione
dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco
eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli
atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui
essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata
dal servizio competente;
- promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare
e di transigere tranne il caso di cui all'art.25, comma 3,
ultimo capoverso.
ART.58
RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono
individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento
organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli
uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute
dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo
le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro
assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare
gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore,
se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
ART.59
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi
stipulano i contratti in rappresentanza dell'ente, approvano i ruoli
dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle
autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti
funzioni:
- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla
giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni
altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di
conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli
avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti
abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di
sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle
sanzioni accessorie;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o
di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 del
decreto legislativo n.267/2000;
- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del
personale sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le
procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e
dal direttore;
- forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento
di contabilità, gli elementi per la predisposizione della
proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le
ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo
le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il comune;
- rispondono, nei confronti del direttore generale, del
mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi
possono delegare le funzioni che precedono al personale sottoposto,
pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli
uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e
dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
ART.60
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti
e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di
fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel
caso in cui tra i dipendenti dell'ente non fossero presenti analoghe
professionalità.
2. La giunta comunale, nel caso di vacanza del
posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi
a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato
con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.110 del decreto
legislativo n.267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono
essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo
consentano apposite norme di legge.
ART.61
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni,
ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro
autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento
degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà
essere superiore alla durata del programma e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART.62
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta
comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato
purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto
legislativo n.267/2000.
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART.63
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco,
da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la
stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico
del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART.64
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni
di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a
commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con
l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta,
formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli
consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta
soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei
consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del
comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria
l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli
atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dal sindaco.
ART.65
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà
prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei
dipendenti apicali dell'ente.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il
segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV
LA RESPONSABILITA'
ART.66
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
1. Gli
amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al
comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il
responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od
in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti
che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono
farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al
segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del sindaco.
ART.67
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1.Gli amministratori, il segretario, il direttore
e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro
conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per
dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati
a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo
l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario
o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del
precedente articolo.
3. La responsabilità personale
dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente
che avesse violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui
compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per
legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto derivi da
atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono
responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che
hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il
proprio dissenso.
ART.68
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia
maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei
beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il
conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite
nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
FINANZA E CONTABILITA'
ART.69
ORDINAMENTO
1. L'ordinamento
della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune
è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti
in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
ART.70
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
1. Le attività finanziarie del comune sono
costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad
imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate
proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a
garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per
l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. La potestà impositiva in materia tributaria
viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla
legge 27.07.2000 n.212. In particolare, l'organo competente a
rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente
responsabile del tributo.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto
della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi
di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART.71
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Il sindaco dispone la compilazione
dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da
rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed
al responsabile del servizio finanziario, dell'esattezza
dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in
proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo
secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in
affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni
la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni,
da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da
cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose
e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opera
pubbliche.
ART.72
BILANCIO COMUNALE
1. L'ordinamento contabile del comune è riservato
alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge
in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine
stabilito dalla legge e dal regolamento, osservando i principi
dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla
legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per
programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci,
devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario.
5. L'approvazione del visto rende esecutivo
l'atto adottato.
ART.73
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante
contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio
comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una
relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei programmi e dei costi sostenuti,
nonché la relazione del revisore dei conti.
ART.74
ATTIVITA' CONTRATTUALE
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori,
alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a
titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di
spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che
con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART.75
REVISORE DEI CONTI
1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei
conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una
sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono
gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del
mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio
comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziari della gestione
dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il
revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontrasse gravi
irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente
al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue
attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e
del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate
le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla
partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli
uffici e dei servizi di cui all'art.20 del decreto legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.76
TESORERIA
- Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale,
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al comune;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi
di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle
rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e
delle altre somme stabilite dalla legge;
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono
regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da
apposita convenzione.
ART.77
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi
possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione
dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla
giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze
sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che
ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART.78
DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA
1. Il consiglio comunale, con deliberazione
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva
poteri di indirizzo e di controllo.
ART.79
PARERI OBBLIGATORI
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri
prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45
giorni, il comune può prescindere dal parere.
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)
Il presente statuto comunale è stato approvato
con delibera di consiglio comunale n.3 del 24.02.2001, resa
esecutiva dalla S.C.A.E.L. di Frosinone in data 8 marzo 2001 con
decisione n.288.
Lì 12 marzo 2001
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Antonietta Fabrizio)
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